SICUREZZA ALIMENTARE E MINESTRONI AL BOTULINO

In Provincia di Padova un uomo di 33
anni è stato recentemente ricoverato per una grave intossicazione da botulino,
contratta mangiando un minestrone surgelato, prodotto da una ditta di
Alessandria che è stata immediatamente contattata dall’USL locale. Il
minestrone, contenuto in una ciotola di plastica, sarebbe stato contaminato:
gli inquirenti non hanno ancora stabilito in quale ambito sia avvenuta la
contaminazione, se in quello produttivo o in quello domestico. Questo caso è
solo l’ultimo di una lunga serie di intossicazioni alimentari che costituiscono
quasi la normalità in numerosi Stati Membri, e riguardano spesso prodotti
provenienti da paesi terzi importati all’interno dell’UE.

 

La
Commissione

 

1.   
Quale legislazione adotta nell’ambito del contrasto alle
frodi e alle contraffazioni alimentari e in quello della sicurezza alimentare?

2.    Come favorisce
controlli rigorosi alle frontiere per valutare la qualità e la sicurezza degli
alimenti provenienti da paesi terzi?

3.    Non ritiene
che una regolamentazione sulla denominazione di origine dei prodotti possa
costituire un elemento in più per garantire la sicurezza e l’informazione dei
cittadini?

4.    Non crede di
dover sollecitare il Consiglio e il Parlamento affinché venga approvato quanto
prima il nuovo Regolamento per la
Sicurezza dei Prodotti al Consumo?


IT

E-003760/2014

Risposta di Tonio Borg

a nome della Commissione

(12.5.2014)

 

 

1 e 4.      Un intero corpus legislativo ha lo scopo
di garantire la sicurezza degli alimenti commercializzati  nell’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 178/2002[1]
e il regolamento (CE) n. 882/2004[2]
 costituiscono i due principali strumenti
per raggiungere questo obiettivo.

 

              Il 6 maggio 2013 la Commissione ha
adottato una proposta di revisione delle attuali norme che disciplinano i
controlli ufficiali lungo la catena agro-alimentare, allo scopo di mettere a
disposizione delle autorità nazionali un quadro legale più efficiente e
strumenti più forti per garantire il rispetto delle norme e per lo svolgimento
delle loro responsabilità di controllo. Questa proposta è attualmente presa in
considerazione dal colegislatore. La Commissione spera che possano essere compiuti progressi
rapidi in direzione di un accordo quanto prima possibile.

 

2.            Nell’ambito del corpus legislativo
sopra descritto, la
Commissione ha elaborato nel 2010 un elenco di alimenti e
mangimi di origine non animale che, in base alle conoscenze relative ai rischi,
richiedono un livello di controlli rafforzato prima di essere introdotti
nell’UE. Tale elenco appare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009[3]
ed è regolarmente sottoposto a revisione.

              Ove necessario, vengono imposte
condizioni di importazione più rigide, ad esempio la presentazione obbligatoria
dei risultati del campionamento e delle analisi e di un certificato sanitario
verificato dai rappresentanti autorizzati del paese d’origine. Possono inoltre
essere imposte condizioni speciali, come la sospensione delle importazioni.

 

              Una serie
di norme specifiche sono inoltre vigenti per gli alimenti di origine animale[4].

 

3.            Nel settore
degli alimenti, l’etichettatura di origine non è considerata uno strumento in
grado di garantire la sicurezza, dal momento che vi sono altri meccanismi utili
al perseguimento di questo obiettivo.
Secondo le norme vigenti[5] l’etichettatura degli alimenti non deve indurre in errore il
consumatore; per questo motivo l’indicazione del paese d’origine è obbligatoria
se la sua assenza può indurre in errore i consumatori sulla reale provenienza
di tale prodotto.

 



[1]     Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare, GU L 31 dell’ 1°.2.2002, pag. 1.

[2]     Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normative in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, GU L 165 del
30.4.2004, pag. 1.

[3]     Regolamento (CE) n. 669/2009 della
Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi
e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE,
GU L 194 del 25.7.2009, pagg. 11-21.

[4]     Direttiva del Consiglio 97/78/CE, del 18
dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli
veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti
nella Comunità, GU L 24 del 30/01/1998, pagg. 9–30.

[5]     Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, GU L 109 del 6.5.2000,
pag. 29.