Regolamento per la denominazione di origine dei prodotti extra-UE


21 ottobre 2010

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

;; “>(cosi emendato dalla Commissione Commercio internazionale)

Relatrice: on. dott. Cristiana MUSCARDINI

relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

  1. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti industriali importati, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, e ad esclusione dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

(1. nuovo). L’Unione europea non dispone di norme armonizzate o prassi uniformi sul marchio di origine nell’UE, eccezion fatta per taluni casi specifici nel settore agricolo.

(1. bis) Numerose imprese dell’Unione europea adottano già oggi volontariamente il marchio di origine.

  1. La mancanza di norme comunitarie e le differenze tra i sistemi in vigore negli Stati membri per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine su determinati prodotti hanno fatto sì che, in alcuni settori, la maggior parte dei prodotti importati da paesi terzi e distribuiti sul mercato comunitario risultino non riportare alcuna informazione, o informazioni ingannevoli, relativamente al paese di origine. Tale disparità sta conducendo altresì ad una situazione in cui il traffico delle importazioni provenienti da paesi terzi converge verso determinati punti d’entrata nell’Unione europea che convengono particolarmente al paese esportatore.

(a) Dai risultati della consultazione generale degli interessati da parte della Commissione (imprese del settore, importatori, associazioni di consumatori, sindacati) sull’eventuale elaborazione di una normativa dell’Unione in materia di marchio di origine emerge una percezione generalmente elevata dei consumatori europei circa l’importanza del marchio di origine per la loro informazione in relazione alla sicurezza e agli aspetti sociali e ambientali dei prodotti.

(b) Una regolamentazione europea del marchio di origine è avvertita dai cittadini europei come strettamente legata alla tutela della loro sicurezza e della loro salute.

(c) Una disciplina europea del marchio di origine rafforzerebbe la competitività delle aziende europee e di tutta l’economia europea permettendo ai cittadini e ai consumatori di identificare e scegliere in modo consapevole

(d) Nell’agenda di Lisbona l’Unione europea si è prefissa l’obiettivo di rafforzare l’economia europea, in particolare migliorando la competitività delle imprese europee nel contesto dell’economia mondiale e la strategia “Europa 2020” deve svilupparsi sulla base di questa esigenza di migliorare la competitività; per talune categorie di prodotti di consumo, la competitività può consistere nel fatto che la loro produzione nell’Unione europea è associata ad una reputazione di qualità e di elevati standard produttivi.

  1. La rilevanza economica del marchio di origine per la scelta dei consumatori e per il commercio è evidenziata nella pratica adottata dagli altri maggiori partner commerciali, i quali hanno sancito l’obbligo di apporre un marchio di origine. Gli esportatori della Comunità devono conformarsi a tale obbligo e sono tenuti a indicare l’origine sui prodotti che intendono esportare verso i mercati di questi partner commerciali.

(a) Sono stati segnalati numerosi casi di incidenti relativi alla salute e alla sicurezza derivanti da prodotti importati nell’Unione europea da paesi terzi. Una chiara indicazione dell’origine fornirà ai cittadini dell’Unione maggiori informazioni e un maggiore controllo sulle loro scelte, mettendoli in tal modo al riparo dall’acquisto inconsapevole di prodotti di possibile dubbia qualità.

(b) Le autorità doganali degli Stati membri effettuano le verifiche e i controlli alla frontiera sull’applicazione del regolamento attraverso un’unica procedura armonizzata, in modo da evitare aggravi amministrativi e burocratici.

(c) Onde garantire che sia efficace ed imponga minime formalità amministrative, assicurando nel contempo la massima flessibilità alle imprese europee, il presente regolamento deve essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia di indicazione di origine.

  1. È necessario che le Comunità europee conseguano la parità di condizioni con tali partner commerciali grazie all’introduzione di una legislazione equivalente, che servirà inoltre da deterrente contro le indicazioni di origine false o ingannevoli di talune merci importate.
  2. In base alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, il consumatore può attribuire un valore commerciale alle informazioni sull’origine geografica di un prodotto. Conformemente a questa direttiva, ci si può trovare in presenza di una pratica commerciale sleale allorché informazioni false o ingannevoli circa l’origine geografica inducano il consumatore ad acquistare un prodotto che non avrebbe altrimenti acquistato. La direttiva non rende tuttavia obbligatorio fornire informazioni sull’origine geografica delle merci, né definisce il concetto di “origine”.

(a) Grazie all’indicazione del paese di origine, i consumatori sarebbero in grado di rapportare i prodotti alle norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate al paese in questione.

  1. L’elaborazione di una definizione comune di origine ai fini dell’apposizione del marchio, l’istituzione di norme in materia di marchio di origine e di norme comuni in materia di controlli determinerebbero quindi condizioni di parità, agevolerebbero la scelta dei consumatori nei settori interessati e contribuirebbero a ridurre il numero di indicazioni di origine ingannevoli.
  2. L’introduzione di un marchio di origine può contribuire a trasformare le rigide norme comunitarie in un vantaggio per l’industria comunitaria, in particolare per le piccole e medie imprese che spesso profondono sforzi reali nella qualità dei loro prodotti e che garantiscono oltretutto la sopravvivenza di posti di lavoro e metodi di produzione tradizionali e artigianali, ma che sono anche fortemente esposte alla concorrenza mondiale, la quale non dispone di regole per operare una distinzione tra i metodi di produzione. Non solo, ma servirà a impedire che la reputazione dell’industria comunitaria venga intaccata da indicazioni di origine inesatte. Una maggiore trasparenza e migliori garanzie d’informazione ai consumatori circa l’origine delle merci rappresenteranno, quindi, un contributo al conseguimento degli obiettivi dell’agenda di Lisbona e quelli della strategia Europa 2020.
  3. L’articolo IX dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 stabilisce che i membri dell’OMC possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni, segnatamente allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

(a) La disciplina del marchio di origine costituisce altresì una valida difesa contro la contraffazione e la concorrenza sleale, corroborando l’efficacia del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti 1 (regolamento “anti-contraffazione”) e conferendo alla produzione europea un ulteriore e rilevante strumento di tutela e valorizzazione.

  1. In virtù degli accordi tra la Comunità europea e la Turchia e le Parti contraenti dell’accordo SEE, è necessario escludere i prodotti originari di detti paesi dal campo di applicazione del presente regolamento.
  2. Le norme di origine non preferenziale in vigore nella Comunità europea sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario, e le relative disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Ai fini del presente regolamento è preferibile ricorrere a queste norme di origine per determinare l’origine delle merci importate: l’impiego di un concetto già familiare tanto per gli operatori commerciali come per le amministrazioni dovrebbe facilitarne l’introduzione e l’applicazione. Le norme di origine non preferenziale dovrebbero applicarsi per tutti gli obiettivi di politica commerciale non preferenziale. Sarebbe opportuno evitare i doppioni per quanto riguarda sia le dichiarazioni sia la documentazione.
  3. Al fine di limitare l’onere per l’industria, il commercio e l’amministrazione, si dovrebbe rendere obbligatorio il marchio di origine per i settori nei quali la Commissione ritenga, sulla base di una consultazione preliminare, che vi sia un valore aggiunto. Si dovrebbero prendere disposizioni per esentare taluni prodotti specifici per motivi tecnici o nel caso in cui il marchio di origine non sia altrimenti necessario ai fini del presente regolamento. L’esenzione potrebbe applicarsi, in particolare, qualora l’apposizione del marchio di origine danneggi le merci interessate, o nel caso di determinate materie prime.
  4. Si dovrebbero adottare disposizioni affinché sia possibile scambiare le informazioni sull’origine dei prodotti raccolte e/o verificate nel corso dei controlli da parte delle autorità competenti, ivi compreso lo scambio con le autorità e le altre persone o organizzazioni alle quali gli Stati membri contemplano la possibilità di conferire un ruolo di effettiva applicazione della normativa, ai sensi della direttiva 2005/29CE. Occorre tenere in debito conto le esigenze di protezione dei dati personali, di tutela del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo.
  5. A norma dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio dei poteri di attuazione conferiti alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell’adozione del nuovo regolamento, permangono in applicazione le disposizioni della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

(a) È opportuno che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati secondo la procedura di cui all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per decidere in quali casi è ammissibile che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse o in quali casi non è possibile o è superfluo apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici, nonché i provvedimenti volti a determinare altre norme che potrebbe essere richieste qualora le merci non risultino conformi al presente regolamento o ad aggiornare l’allegato allo stesso in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno determinato settore.

  1. Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate all’uso personale sono escluse dall’applicazione del presente regolamento, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni che tali merci fanno parte di un traffico commerciale. Sarebbe necessario prendere disposizioni affinché anche gli altri casi contemplati dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali possano essere esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento mediante le relative misure di esecuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti destinati al consumatore finale, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, quali vengono definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I beni di consumo finale su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelli destinati ai consumatori finali ed elencati nell’allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi, ad eccezione delle merci originarie del territorio dell’Unione europea, della Turchia e delle Parti contraenti dell’accordo SEE.

È possibile esentare i beni di consumo finale dall’obbligo del marchio di origine qualora, per motivi tecnici, risulti impossibile apporre su di esse detto marchio.

Il presente regolamento si applica solamente ai prodotti destinati al consumatore finale. Il campo di applicazione del suddetto regolamento può essere esteso dalla Commissione, previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. 

3. I termini “origine” e “originario” si riferiscono all’origine non preferenziale delle merci ai sensi degli articoli 22-26 del codice doganale comunitario.

4. Per “immissione sul mercato” s’intende la messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto destinato ad un’utilizzazione finale in vista della sua distribuzione e/o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

5. Per “autorità competenti” s’intende qualsiasi autorità incaricata del controllo delle merci al momento della loro importazione o al momento della loro immissione sul mercato.

6. Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale e purché non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale.

Qualora alle merci importate possa essere concessa la franchigia dai dazi all’importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 918/83 e non vi siano indicazioni sostanziali che tali merci fanno parte di un traffico commerciale, le merci in questione sono anch’esse escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento deve essere conforme alla normativa vigente a livello internazionale in materia d’indicazione di origine, onde garantire una regolamentazione efficace caratterizzata da formalità amministrative minime e un maggior grado di flessibilità per le imprese europee.  

Articolo 2

L’importazione o l’immissione di merci sul mercato è subordinata all’apposizione del marchio di origine alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 3

1. Le merci riportano il marchio con l’indicazione del loro paese di origine. Qualora le merci siano confezionate, il marchio è apposto anche separatamente sull’imballaggio.

La Commissione può adottare misure, mediante atti delegati, per decidere i casi in cui è accettato che il marchio venga apposto sull’imballaggio invece che sulle merci stesse. Ciò dovrebbe essere accettato, in particolare, nel caso in cui le merci pervengono di norma al consumatore o all’utilizzatore finale confezionate nel loro imballaggio usuale. Siffatte misure e le eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 bis.

2. L’origine delle merci è indicata dalla dicitura “Fabbricato in” accompagnata dal nome del paese di origine. Il marchio può essere redatto e apposto in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate, oppure in lingua inglese utilizzando la dizione “made in”e il nome inglese del paese di origine.

La marcatura non può essere effettuata utilizzando caratteri differenti da quelli dell’alfabeto latino per i prodotti commercializzati in paesi dove la lingua è scritta usando tale alfabeto

3. Il marchio di origine è apposto in caratteri chiari, leggibili e indelebili, è visibile in condizioni normali di manipolazione, risulta nettamente distinto da altre informazioni ed è presentato in modo tale da non ingannare o da non poter creare un’impressione errata riguardo all’origine del prodotto.

4. Le merci riportano il marchio richiesto all’atto dell’importazione. Fatte salve le misure adottate a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, il marchio non può essere rimosso o manomesso fino a quando i beni non siano stati venduti al consumatore o all’utilizzatore finale.

new In relazione alle materie tessili e loro manufatti (capitoli dal 50 al 63), alle calzature, ghette ed oggetti simili (capitolo 64), agli indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (codici NC 4303/4304), ai lavori di cuoio o di pelle, oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili, lavori di budella (codici NC 4104 41 / 4104 49 / 4105 30 /4106 22 / 4106 32 /4106 40 /4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)), per “prodotto destinato al consumatore finale” e per “bene di consumo finale” s’intende il prodotto finito e/o il prodotto semilavorato che deve essere sottoposto ad ulteriori fasi di lavorazione nell’Unione prima dell’immissione sul mercato.

Articolo 4

1. La Commissione può adottare misure di esecuzione, secondo la procedura di cui  all’articolo 6, paragrafo 2, segnatamente al fine di:

  • stabilire con precisione forma e modalità del marchio di origine;
  • stilare un elenco di termini in tutte le lingue della Comunità che esprimano con chiarezza il concetto che le merci sono originarie del paese indicato nel marchio;
  • decidere in quali casi abbreviazioni di uso comune indichino inequivocabilmente il paese di origine e possano essere utilizzate ai fini del presente regolamento;

2. La Commissione, mediante atti delegati, può adottare misure intese a:

  • decidere in quali casi non è possibile o non è necessario apporre il marchio sulle merci per motivi tecnici;
  • stabilire altre norme che potrebbe essere necessario applicare qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento;
  • aggiornare l’allegato del presente regolamento in caso di modifica della valutazione in merito alla necessità o meno del marchio di origine per uno specifico settore.

Siffatte misure e le eventuali revisioni sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 bis.

Articolo 5

1. Le merci non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento se:

  • non riportano il marchio di origine;
  • il marchio di origine non corrisponde all’origine delle merci in questione;
  • il marchio di origine è stato modificato o rimosso, o è stato altrimenti manomesso, tranne nei casi in cui si è reso necessario modificarlo o rettificarlo ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione può adottare ulteriori misure di esecuzione, secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, in merito alle dichiarazioni e ai documenti giustificativi che possono essere accettati per dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

(a) La Commissione propone livelli minimi comuni per le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

3. Gli Stati membri stabiliscono, sulla base dei livelli minimi comuni proposti dalla Commissione, norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro nove mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive. La Commissione deve garantire quanto meno un livello minimo di armonizzazione tra i sistemi sanzionatori nei diversi Stati membri, in modo da evitare che le differenze tra questi ultimi spingano gli esportatori di paesi terzi a preferire alcuni punti di entrata nell’Unione rispetto ad altri. 

4. Qualora le merci non risultino conformi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per imporre al proprietario delle merci in questione, o a qualsiasi altra persona responsabile delle medesime, l’apposizione a proprie spese del marchio sulle merci in conformità con il presente regolamento. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione al più tardi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

5. Se necessario per un’efficace applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono scambiare le informazioni ottenute nel corso dei controlli svolti sull’osservanza del presente regolamento, segnatamente con le autorità e le altre persone o organizzazioni abilitate dagli Stati membri a norma dell’articolo 11 della direttiva 2005/29/CE. 

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato del marchio di origine, di seguito denominato “il comitato”, il quale è composto da rappresentanti degli Stati membri e delle imprese e associazioni del settore.. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6 bis.

       

Esercizio della delega

Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per il periodo di applicazione del presente regolamento

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite agli articoli 6 ter e 6 quater.

Articolo 6 ter.

Revoca della delega

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può revocare in qualsiasi momento la delega di potere di cui all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 2.

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di potere si impegna a informare l’altra istituzione e la Commissione entro un arco di tempo ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, indicando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le relative motivazioni.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

Articolo 6 quater.

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può muovere obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di due mesi.

2. Se, allo scadere di tale termine, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo. L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non muovere obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio muove obiezioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che muove obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli articoli 2, 3 e 5 si applicano dodici mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In conformità della procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione può prorogare tale periodo del lasso di tempo necessario agli operatori per dare attuazione pratica agli obblighi in materia di marchio di origine stabiliti dalle misure di esecuzione; tale proroga non è in ogni caso inferiore a sei mesi.

Il presente regolamento scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Un anno prima del periodo di scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio, sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, decideranno se prorogarlo o modificarlo.

2. Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore, la Commissione effettua uno studio sugli effetti del presente regolamento. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO 

I prodotti cui si applica il presente regolamento sono identificati dai rispettivi codici NC.

 

Codice NC

Designazione delle merci

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 / 4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex 4302 19 (35, 80)

Cuoi in crosta e cuoi finiti

7318

Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

 

8201/ 8202/ 8203/ 8205/ 8207/ 8208/ 8209/ 8211/ 8212/ 8213/ 8214/ 8215

 

Utensili e utensileria

9307

 

Sciabole, spade, baionette, lance ed altri armi bianche, loro parti e foderi

 

8481

                         

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

83022000 /  40119200 / 40139000

Rotelle con montatura di metalli comuni.

Pneumatici di gomma, nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni agricoli e forestali (escl. a ramponi, a spina di pesce o simili)

Camere d’aria, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, incl. Autoveicoli tipo “break” e auto da corsa, autobus, autocarri e biciclette)

Capitolo 94

Mobili, mobili medico-chirurgici, oggetti letterecci e simili, apparecchi per l’illuminazione, insegne luminose ed oggetti simili, costruzioni prefabbricate

9603 excl. 9603500

 

 

 

 

 

Scope e spazzole, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

4104 41 / 4104 49 / 4105 30 / 4106 22 / 4106 32 /

4106 40 / 4106 92 / da 4107 a 4114 / 4302 13 / ex

4302 19 (35, 80)

Cuoi in crosta e cuoi finiti

 

4008 21 / 4008 11 / 4005 99 / 4204 / 4302 30 (25,

31) 8308 10(00) / 8308 90(00) / 9401 90 / 9403 90

Tacchi, suole, nastri/cinghie, parti, sintetici, altri

4201 / 4202 / 4203 / 4204/ 4205 / 4206

 

 

Oggetti di selleria e finimenti, oggetti da viaggio, borse,

borsette e contenitori simili, lavori di budella

4303 / 4304

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di

pelli da pellicceria, pellicce artificiali e oggetti di pellicce

artificiali

 

Capitoli dal 50 al 63 

 

Materie tessili e loro manufatti

6401 / 6402 / 6403 / 6404 / 6405 / 6406

Calzature, ghette ed oggetti simili

 

6904/ 6905/ 6907 / 6908 / 6911 / 6912 / 6913 / 691490100

 

Prodotti ceramici

7013 21 11 / 7013 21 19 / 7013 21 91 /

7013 21 99 / 7013 22 10

7013 31 10 / 7013 31 90 /

7013 91 10 / 7013 91 90

 

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta,

l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi

simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018, di

cristallo al piombo, fabbricati a mano

 

7113/7114/7115/7116

 

Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli

preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi,

Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di

metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, Altri lavori

di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di

metalli preziosi, Lavori di perle fini o coltivate, di pietre

preziose (gemme), di pietre semipreziose