Il Parlamento europeo,
– visto l’articolo 120 del suo regolamento,
A. considerando che la definizione di Terzo settore fu usata per la prima volta in ambito comunitario nel 1978, nel rapporto “Un progetto per l’Europa”, che assegna al Terzo settore una posizione che lo separa concettualmente dallo Stato e dal mercato, pur equiparandolo a questi ultimi nella società complessiva,
B. considerando che il mondo del volontariato è rappresentato da un insieme composito, anche sotto il profilo giuridico, di enti e organismi senza fini di lucro, ma dediti alla produzione e allocazione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva,
C. considerando che gli Enti locali sempre più spesso affidano alle cooperative non-profit e alle ONLUS servizi socio-assistenziali, svincolati da ogni reale controllo di qualità, con la conseguenza che le cooperative si riducono sovente ad essere strumento di concreto smistamento di incarichi temporanei per conto di comuni, province, regioni e ministeri,
D. considerando che l’esercizio di queste molteplici attività dovrebbe essere subordinato al possesso di requisiti minimi e alla verifica riguardante la permanenza degli stessi, che dovrebbero essere di natura istituzionale, organizzativa, tecnica e morale,
1. chiede alla Commissione la costituzione di un “organo di garanzia, consulenza e valutazione dei servizi di volontariato e del Terzo settore”, che faccia riferimento al metodo di valutazione europea della qualità CAF (Common Assessment Framework) come modello di eccellenza ispirato dall’EFQM (European Foundation for Quality Management).