PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE SULL’INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE DI TALUNI PRODOTTI

14.1.2013 B7-0013/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

presentata a norma dell’articolo
115, paragrafo 5, e dell’articolo 110, paragrafo 4,

del regolamento

in sostituzione delle proposte di
risoluzione presentate dai gruppi:

PPE,
S&D, ALDE (B7-0013/2013), ECR (B7-0014/2013), GUE/NGL (B7-0015/2013), Verts/ALE
(B7-0016/2013)

sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da
paesi terzi

nell’UE

(2012/2923(RSP))

Daniel
Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba

Bidegain,
Roberta Angelilli,
a
nome del gruppo PPE

Gianluca
Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet, Bernd Lange,
a nome del gruppo S&D

Niccolo
Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Metin Kazak,
a nome del gruppo ALDE

Yannick
Jadot,
a nome del
gruppo Verts/ALE

Cristiana
Muscardini,
a nome del
gruppo ECR

Helmut Scholz

RC\924052IT.doc
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PE503.523v01-00
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PE503.524v01-00
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PE503.525v01-00
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IT

a nome del gruppo GUE/NGL

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IT

Risoluzione del Parlamento
europeo sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti

importati da paesi terzi nell’UE

(2012/2923(RSP))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo

all’indicazione del paese di
origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, presentata dalla

Commissione (COM(2005)0661 – C7
0048/2010 – 2005/0254(COD)),

– vista la relazione della
commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2010),

– vista la sua posizione in prima
lettura adottata il 21 ottobre 20101,

– visto l’allegato della
comunicazione del 23 ottobre 2012 della Commissione al Parlamento

europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni

dal titolo “Programma di
lavoro della Commissione per il 2013” (COM(2012)0629),

– viste tutte le sue precedenti
risoluzioni sul marchio d’origine,

– visti l’articolo 115, paragrafo
5, e l’articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il 21 ottobre 2010 ha adottato una
posizione in prima lettura sulla proposta

di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all’indicazione del paese di

origine di taluni prodotti
importati da paesi terzi con 525 voti favorevoli, 49 contrari e 44

astensioni;

B. considerando che, sebbene siano
passati più di due anni, il Consiglio non ha ancora adottato

una posizione comune, lasciando la
procedura di codecisione in una situazione di stallo;

C. considerando che nel suo
programma di lavoro per il 2013 la Commissione ha indicato che,

oltre alla mancanza di un accordo
in seno al Consiglio, i recenti sviluppi nell’interpretazione

giuridica delle norme dell’OMC da
parte dell’organo d’appello dell’organizzazione hanno reso

obsoleta la sua proposta;

D. considerando che nell’UE non si
applicano norme armonizzate sull’attestazione di origine

delle merci importate, ad eccezione
di determinati casi nel settore agricolo;

E. considerando che alcuni paesi
membri dell’OMC non appartenenti all’UE quali il Brasile, il

Canada, la Cina e gli Stati Uniti
impongono l’obbligo di apporre un marchio di origine per

alcuni prodotti;

F. considerando che sono necessarie
disposizioni comuni al fine di accrescere la competitività

tra i paesi membri dell’OMC e
garantire condizioni di parità con i produttori di quelli dei

principali partner commerciali
dell’Unione che hanno introdotto il marchio d’origine;

G. considerando che l’informazione
costituisce uno degli elementi basilari della libertà dei

1 GU C 70 E dell’8.3.2012, pag.
212.

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IT

cittadini e della tutela dei
consumatori;

1. deplora l’intenzione della
Commissione di ritirare la proposta di regolamento sull’indicazione

del paese di origine di taluni
prodotti importati da paesi terzi, approvata in prima lettura dal

Parlamento, senza averlo
debitamente informato in modo tempestivo e senza aver fornito ai

colegislatori una spiegazione
dettagliata delle sue intenzioni prima di prendere la decisione;

2. invita la Commissione a
riconsiderare la decisione prevista;

3. sollecita la Commissione, in
alternativa, a proporre una nuova legislazione compatibile con

l’OMC tale da consentire all’UE di
intervenire nelle materie che formavano oggetto della

proposta iniziale;

4. invita la Commissione a
informare il Parlamento circa il calendario delle azioni future

necessarie per riavviare l’iter
legislativo e superare l’attuale fase di stallo;

5. invita la Commissione ad avviare
con urgenza uno studio comparativo sulle normative

legislative in materia di marchio
d’origine attualmente in vigore e applicate per i vari paesi

membri dell’OMC, allo scopo di
esaminare i principi sottostanti e valutare la compatibilità

con le norme dell’OMC;

6. ricorda, come già in altre
occasioni, l’importanza di mantenere, nel contesto degli scambi

commerciali multilaterali,
condizioni di parità tra le imprese dell’UE e i loro concorrenti dei

paesi terzi, nonché di adottare un
approccio coerente per garantire la tutela dei consumatori;

sottolinea che tale approccio ho
rilevanza anche in un’ottica di valorizzazione della

produzione di qualità come pure
delle norme sociali e ambientali nell’attuale contesto di

concorrenza globale, elementi di
particolare interesse per le PMI;

7. sottolinea la necessità di
utilizzare in maniera più efficiente tutte le risorse disponibili a

livello regionale, nazionale e UE –
in attesa dell’entrata in vigore della nuova legislazione –

onde consentire ai consumatori del
mercato unico di prendere decisioni di acquisto più

informate, anche attraverso
l’educazione e una maggiore sensibilizzazione del pubblico

mediante i mezzi di comunicazione;

8. invita il Consiglio a definire
la sua posizione comune in seguito della conclusione della

prima lettura del Parlamento, onde
consentire il normale dibattito istituzionale;

9. incarica il suo Presidente di
trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

Commissione,
nonché ai governi e ai parlamenti
degli Stati membri