PROPOSTA COMUNE SULL’ACCORDO TRA UE E MAROCCO SULLE MISURE DI LIBERALIZZAZIONE RECIPROCHE PER I PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

13.2.2012                                            B7‑0048/2012


                                                          B7‑0049/2012


                                                          B7‑0051/2012


                                                          B7‑0054/2012 RC1


PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE


presentata a norma dell’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento


in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi


S&D (B7‑0048/2012)


PPE (B7‑0049/2012)


ALDE (B7‑0051/2012)


ECR (B7‑0054/2012)


sull’accordo tra l’UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca


Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle


a nome del gruppo PPE


Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira


a nome del gruppo S&D


Metin Kazak, George Lyon


a nome del gruppo ALDE


Robert Sturdy


a nome del gruppo ECR




Risoluzione del Parlamento europeo sull’accordo tra l’UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca


Il Parlamento europeo,


    vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l’Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,


    visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,


    vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproca degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca,


    vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che autorizza negoziati con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia al fine di istituire zone di libero scambio “globali e approfondite” nell’ambito degli accordi di associazione euromediterranei esistenti con tali paesi,


    vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’8 marzo 2011, dal titolo “Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale” (COM(2011)0200 definitivo),


    vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011, dal titolo “Una nuova risposta a un vicinato in mutamento” (COM(2011)0303 definitivo),


    vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI)) [1],


    vista la procedura di approvazione a norma dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (C7-0201/2011),


    visto l’articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,


A.      considerando che il quadro politico in profonda trasformazione nel Mediterraneo meridionale a seguito degli eventi della primavera araba ha richiesto una reazione forte, rapida ed efficace da parte dell’Unione europea;


B.      considerando che l’intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e graduale degli scambi con i paesi del Mediterraneo meridionale rappresentano elementi importanti di tale reazione;


C.      considerando che gli scambi e gli investimenti, oltre a essere motori di crescita, contribuiscono a ridurre la povertà, avvicinano i popoli, rafforzano i rapporti tra le nazioni e contribuiscono alla stabilità politica;


D.      considerando che l’articolo 16 dell’accordo di associazione UE-Marocco, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca;


E.      considerando che l’UE presenta un importante saldo positivo negli scambi di beni con il Marocco, che nel 2010 ha raggiunto i 5,4 miliardi di EUR;


F.      considerando che, con riferimento ai prodotti agricoli e della pesca, l’UE registra un saldo commerciale nettamente positivo, dell’ordine di oltre 4 miliardi di EUR, con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma presenta un disavanzo commerciale negli scambi bilaterali di prodotti agricoli e della pesca e di prodotti alimentari trasformati con il Marocco, che nel 2010 ammontava a 871 milioni di EUR; che gli scambi di prodotti agricoli e della pesca rappresentano circa il 18% delle esportazioni marocchine;


G.      considerando che l’agricoltura rappresenta una percentuale tra il 15% e il 20% del PIL del Marocco e il 12% delle esportazioni del paese e assorbe il 38% della forza lavoro marocchina, con punte del 75% nelle zone rurali; che ciò dimostra come la stabilità e l’espansione di questo settore rivestano un’estrema importanza per la stabilità politica del paese;


H.      considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione con effetto immediato del 55% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell’UE (contro l’attuale 33%) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l’attuale 1%);


I.      considerando che il monitoraggio dei prodotti sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell’accordo;


J.      considerando che tutti i prodotti agricoli importati dai paesi terzi nell’Unione europea devono conformarsi alle norme dell’Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie;


K.      considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha approvato direttive di negoziato relativamente a un accordo di libero scambio globale e approfondito; che gli scambi commerciali di prodotti agricoli rientreranno in quei negoziati;


Considerazioni generali


1.   ritiene che l’apertura dei mercati e la progressiva integrazione nel mercato interno dell’UE possano rappresentare strumenti efficaci per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e possano contribuire ad alleviare la povertà e la disoccupazione diffuse che sono alla radice dei problemi di ordine economico, migratorio e di sicurezza della regione; ritiene che, per la realizzazione di questo potenziale, l’UE debba essere disposta ad accordare sufficienti concessioni commerciali;


2.   ricorda che, a seguito della primavera araba, l’UE si è impegnata ad assistere i paesi del Mediterraneo meridionale nella transizione verso la democrazia, avvalendosi di strumenti commerciali ed economici per creare una maggiore libertà e opportunità economiche; ritiene che il Marocco abbia compiuto passi importanti per consolidare la democrazia grazie alla riforma della costituzione e allo svolgimento di elezioni regolari; plaude, in tale contesto, all’accordo quale passo concreto a favore della stabilizzazione politica e di uno sviluppo economico reciproco sostenibile;


3.   ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti i settori della società e siano destinate più specificamente alle PMI e ai piccoli agricoltori; osserva, a tale proposito, che oltre l’80% degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, si rallegra del sostegno dato all’accordo dalla confederazione marocchina dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Comader); ricorda che la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, oltre ad aspetti economici, presenta una dimensione sociale, ambientale e culturale;


L’accordo


4.   sottolinea che, alla luce dell’importanza e dell’influenza del settore agricolo in Marocco, principalmente in quanto fonte di occupazione, l’accordo svolgerà un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica del paese, in quanto offre nuove opportunità di esportazione verso l’UE, che rappresenta il mercato principale per i prodotti marocchini; osserva che l’accordo creerà inoltre opportunità per l’industria agricola dell’UE, in particolare per il settore dei prodotti trasformati; rileva che gli esportatori dell’UE beneficeranno, in ultima analisi, dell’abolizione delle tariffe all’importazione che il Marocco applica sul 70% dei prodotti agricoli e della pesca, una misura che secondo le previsioni consentirà, una volta completata la sua attuazione, di risparmiare 100 milioni di EUR all’anno in dazi doganali;


5.   valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell’accordo, quali le future contrattazioni per fornire tutela supplementare alle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; ricorda inoltre che l’UE e il Marocco hanno concordato un meccanismo di composizione delle controversie che consente a ciascuna delle due parti di ottenere un risarcimento se l’altra non rispetta i termini dell’accordo;


6.   sottolinea le preoccupazioni espresse da taluni settori dell’UE in merito all’aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione dell’impatto sui produttori europei e, in particolare, sul reddito degli agricoltori e a informare regolarmente il Parlamento europeo;


7.   è preoccupato per le continue segnalazioni, da parte di gruppi industriali europei, di presunte frodi nell’ambito del regime dei prezzi d’entrata e chiede garanzie affinché l’aumento dei contingenti tariffari previsto dall’accordo sia opportunamente regolamentato dall’UE e non lasci adito a interpretazioni errate delle norme che disciplinano l’applicazione del meccanismo del prezzo d’entrata; segnala che dal 2005 non vengono presentate all’OLAF denunce formali; prende atto, a tale riguardo, delle proposte di conformare le norme relative all’attuazione del regime del prezzo d’entrata al Codice doganale comunitario, nel quadro della recente riforma della politica agricola comune; ritiene che ciò debba essere accompagnato da modifiche del regolamento di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, per poter introdurre misure di controllo efficaci;


8.   osserva che l’accordo prevede una serie di strumenti e meccanismi istituzionali specifici, quali la cooperazione finalizzata a evitare perturbazioni dei mercati, i gruppi di esperti istituiti dalla Commissione con i paesi terzi, compreso il Marocco, il sottocomitato per gli scambi agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, gli scambi di informazioni sulle politiche e la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 7 del protocollo; invita la Commissione a ricorrere, ove necessario, a tali meccanismi;


Questioni commerciali ed economiche generali


9.   sottolinea che l’accesso al mercato interno dell’UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali e si compiace della relazione positiva pubblicata nel 2011 dall’Ufficio alimentare e veterinario; apprezza la rilevanza attribuita nell’accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l’assistenza tecnica costituisca un tema centrale dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito; invita la Commissione a promuovere l’equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l’Unione europea per quanto concerne le norme ambientali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati;


10.  accoglie positivamente le riforme del settore agricolo marocchino, in particolare il “plan vert” (piano verde), specificamente inteso a sostenere i piccoli agricoltori consentendo loro di accedere alle moderne tecnologie e agli investimenti; sollecita un sostegno costante da parte dell’UE per migliorare i metodi di produzione, attraverso la condivisione delle migliori prassi, e per assistere il Marocco nei suoi sforzi in materia di conservazione delle risorse idriche;


11.  prende atto che il Marocco ha ratificato la maggior parte delle pertinenti convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ha recentemente adottato una normativa che vieta il lavoro minorile; sottolinea tuttavia che vi è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda la libertà di associazione e il lavoro minorile; reputa opportuno che le disposizioni degli accordi di libero scambio globali e approfonditi prevedano assistenza per l’attuazione delle convenzioni dell’OIL e la ratifica delle convenzioni fondamentali dell’OIL non sottoscritte, quale ad esempio la convenzione n. 87 sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione sindacale, nonché iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese all’interno del capitolo sullo sviluppo sostenibile;



12.  invita la Commissione a garantire che il futuro accordo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate;


13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla sua delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo nonché al governo e al parlamento del Marocco.


 








[1] Testi approvati, P7_TA(2010)0446.