13.2.2012 B7‑0048/2012
B7‑0049/2012
B7‑0051/2012
B7‑0054/2012 RC1
PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE
presentata a norma dell’articolo 110, paragrafo 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi
S&D (B7‑0048/2012)
PPE (B7‑0049/2012)
ALDE (B7‑0051/2012)
ECR (B7‑0054/2012)
sull’accordo tra l’UE e il Marocco concernente misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i prodotti della pesca
Cristiana Muscardini, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle
a nome del gruppo PPE
Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira
a nome del gruppo S&D
Metin Kazak, George Lyon
a nome del gruppo ALDE
Robert Sturdy
a nome del gruppo ECR
Il Parlamento europeo,
– vista la dichiarazione di Barcellona del 28 novembre 1995, che ha istituito un partenariato tra l’Unione europea e i paesi del Mediterraneo meridionale,
– visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e gli Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra,
– vista la decisione del Consiglio del 14 ottobre 2005 che autorizza negoziati con il Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproca degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca,
– vista la decisione del Consiglio del 14 dicembre 2011 che autorizza negoziati con Egitto, Giordania, Marocco e Tunisia al fine di istituire zone di libero scambio “globali e approfondite” nell’ambito degli accordi di associazione euromediterranei esistenti con tali paesi,
– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’8 marzo 2011, dal titolo “Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale” (COM(2011)0200 definitivo),
– vista la comunicazione congiunta della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 maggio 2011, dal titolo “Una nuova risposta a un vicinato in mutamento” (COM(2011)0303 definitivo),
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali (2009/2201(INI)) [1],
– vista la procedura di approvazione a norma dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (C7-0201/2011),
– visto l’articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che il quadro politico in profonda trasformazione nel Mediterraneo meridionale a seguito degli eventi della primavera araba ha richiesto una reazione forte, rapida ed efficace da parte dell’Unione europea;
B. considerando che l’intensificazione delle relazioni commerciali e una liberalizzazione equilibrata e graduale degli scambi con i paesi del Mediterraneo meridionale rappresentano elementi importanti di tale reazione;
C. considerando che gli scambi e gli investimenti, oltre a essere motori di crescita, contribuiscono a ridurre la povertà, avvicinano i popoli, rafforzano i rapporti tra le nazioni e contribuiscono alla stabilità politica;
D. considerando che l’articolo 16 dell’accordo di associazione UE-Marocco, entrato in vigore il 1° marzo 2000, prevede che la Comunità europea e il Marocco attuino progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca;
E. considerando che l’UE presenta un importante saldo positivo negli scambi di beni con il Marocco, che nel 2010 ha raggiunto i 5,4 miliardi di EUR;
F. considerando che, con riferimento ai prodotti agricoli e della pesca, l’UE registra un saldo commerciale nettamente positivo, dell’ordine di oltre 4 miliardi di EUR, con i paesi del Mediterraneo meridionale, ma presenta un disavanzo commerciale negli scambi bilaterali di prodotti agricoli e della pesca e di prodotti alimentari trasformati con il Marocco, che nel 2010 ammontava a 871 milioni di EUR; che gli scambi di prodotti agricoli e della pesca rappresentano circa il 18% delle esportazioni marocchine;
G. considerando che l’agricoltura rappresenta una percentuale tra il 15% e il 20% del PIL del Marocco e il 12% delle esportazioni del paese e assorbe il 38% della forza lavoro marocchina, con punte del 75% nelle zone rurali; che ciò dimostra come la stabilità e l’espansione di questo settore rivestano un’estrema importanza per la stabilità politica del paese;
H. considerando che la proposta di accordo prevede la liberalizzazione con effetto immediato del 55% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca dell’UE (contro l’attuale 33%) e la liberalizzazione entro dieci anni del 70% dei dazi doganali sui prodotti agricoli e della pesca del Marocco (contro l’attuale 1%);
I. considerando che il monitoraggio dei prodotti sensibili e la rigorosa applicazione dei contingenti sono condizioni indispensabili per il funzionamento equilibrato dell’accordo;
J. considerando che tutti i prodotti agricoli importati dai paesi terzi nell’Unione europea devono conformarsi alle norme dell’Unione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie;
K. considerando che il Marocco è uno dei quattro paesi del Mediterraneo meridionale per i quali il Consiglio ha approvato direttive di negoziato relativamente a un accordo di libero scambio globale e approfondito; che gli scambi commerciali di prodotti agricoli rientreranno in quei negoziati;
Considerazioni generali
1. ritiene che l’apertura dei mercati e la progressiva integrazione nel mercato interno dell’UE possano rappresentare strumenti efficaci per lo sviluppo dei paesi del Mediterraneo meridionale e possano contribuire ad alleviare la povertà e la disoccupazione diffuse che sono alla radice dei problemi di ordine economico, migratorio e di sicurezza della regione; ritiene che, per la realizzazione di questo potenziale, l’UE debba essere disposta ad accordare sufficienti concessioni commerciali;
2. ricorda che, a seguito della primavera araba, l’UE si è impegnata ad assistere i paesi del Mediterraneo meridionale nella transizione verso la democrazia, avvalendosi di strumenti commerciali ed economici per creare una maggiore libertà e opportunità economiche; ritiene che il Marocco abbia compiuto passi importanti per consolidare la democrazia grazie alla riforma della costituzione e allo svolgimento di elezioni regolari; plaude, in tale contesto, all’accordo quale passo concreto a favore della stabilizzazione politica e di uno sviluppo economico reciproco sostenibile;
3. ritiene fondamentale che le iniziative commerciali e di investimento mirino ad arrecare vantaggi a tutti i settori della società e siano destinate più specificamente alle PMI e ai piccoli agricoltori; osserva, a tale proposito, che oltre l’80% degli agricoltori marocchini possiede meno di cinque ettari di terreno e, pertanto, si rallegra del sostegno dato all’accordo dalla confederazione marocchina dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (Comader); ricorda che la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare, oltre ad aspetti economici, presenta una dimensione sociale, ambientale e culturale;
L’accordo
4. sottolinea che, alla luce dell’importanza e dell’influenza del settore agricolo in Marocco, principalmente in quanto fonte di occupazione, l’accordo svolgerà un ruolo chiave per lo sviluppo economico e la stabilizzazione politica del paese, in quanto offre nuove opportunità di esportazione verso l’UE, che rappresenta il mercato principale per i prodotti marocchini; osserva che l’accordo creerà inoltre opportunità per l’industria agricola dell’UE, in particolare per il settore dei prodotti trasformati; rileva che gli esportatori dell’UE beneficeranno, in ultima analisi, dell’abolizione delle tariffe all’importazione che il Marocco applica sul 70% dei prodotti agricoli e della pesca, una misura che secondo le previsioni consentirà, una volta completata la sua attuazione, di risparmiare 100 milioni di EUR all’anno in dazi doganali;
5. valuta positivamente le misure non tariffarie addizionali incluse nell’accordo, quali le future contrattazioni per fornire tutela supplementare alle indicazioni geografiche europee, i meccanismi di salvaguardia rafforzati e le misure sanitarie e fitosanitarie; ricorda inoltre che l’UE e il Marocco hanno concordato un meccanismo di composizione delle controversie che consente a ciascuna delle due parti di ottenere un risarcimento se l’altra non rispetta i termini dell’accordo;
6. sottolinea le preoccupazioni espresse da taluni settori dell’UE in merito all’aumento dei contingenti esenti da dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione dell’impatto sui produttori europei e, in particolare, sul reddito degli agricoltori e a informare regolarmente il Parlamento europeo;
7. è preoccupato per le continue segnalazioni, da parte di gruppi industriali europei, di presunte frodi nell’ambito del regime dei prezzi d’entrata e chiede garanzie affinché l’aumento dei contingenti tariffari previsto dall’accordo sia opportunamente regolamentato dall’UE e non lasci adito a interpretazioni errate delle norme che disciplinano l’applicazione del meccanismo del prezzo d’entrata; segnala che dal 2005 non vengono presentate all’OLAF denunce formali; prende atto, a tale riguardo, delle proposte di conformare le norme relative all’attuazione del regime del prezzo d’entrata al Codice doganale comunitario, nel quadro della recente riforma della politica agricola comune; ritiene che ciò debba essere accompagnato da modifiche del regolamento di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, per poter introdurre misure di controllo efficaci;
8. osserva che l’accordo prevede una serie di strumenti e meccanismi istituzionali specifici, quali la cooperazione finalizzata a evitare perturbazioni dei mercati, i gruppi di esperti istituiti dalla Commissione con i paesi terzi, compreso il Marocco, il sottocomitato per gli scambi agricoli nel quadro della gestione degli accordi di associazione, gli scambi di informazioni sulle politiche e la produzione nonché la clausola di salvaguardia ai sensi dell’articolo 7 del protocollo; invita la Commissione a ricorrere, ove necessario, a tali meccanismi;
Questioni commerciali ed economiche generali
9. sottolinea che l’accesso al mercato interno dell’UE dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali e si compiace della relazione positiva pubblicata nel 2011 dall’Ufficio alimentare e veterinario; apprezza la rilevanza attribuita nell’accordo alle misure sanitarie e fitosanitarie e chiede che l’assistenza tecnica costituisca un tema centrale dei negoziati per la conclusione di un accordo di libero scambio globale e approfondito; invita la Commissione a promuovere l’equivalenza delle misure e dei controlli tra il Marocco e l’Unione europea per quanto concerne le norme ambientali e in materia di sicurezza alimentare, in modo da garantire una concorrenza equa tra i due mercati;
10. accoglie positivamente le riforme del settore agricolo marocchino, in particolare il “plan vert” (piano verde), specificamente inteso a sostenere i piccoli agricoltori consentendo loro di accedere alle moderne tecnologie e agli investimenti; sollecita un sostegno costante da parte dell’UE per migliorare i metodi di produzione, attraverso la condivisione delle migliori prassi, e per assistere il Marocco nei suoi sforzi in materia di conservazione delle risorse idriche;
12. invita la Commissione a garantire che il futuro accordo rispetti appieno il diritto internazionale e sia vantaggioso per tutte le fasce della popolazione locale interessate;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla sua delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb, all’Ufficio di presidenza dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo nonché al governo e al parlamento del Marocco.