La pioppicoltura è un settore che rappresenta una realtà economica ed occupazionale abbastanza rilevante, soprattutto in certe province del Nord Italia, proprio perché in esso opera l’intera filiera, dal produttore alla trasformazione. La coltura del pioppo, inoltre, garantisce un’alta tutela ambientale, sia in termini di recupero delle aree golenali, stabilizzandole, sia in termini di cattura di gas serra. L’attuale politica comunitaria penalizza, invece, i produttori di pioppo che possono aderire in modo limitato alla Misura 221 del PSR, in quanto l’attuale legislazione – comparando erroneamente i pioppo al bosco – prevede necessariamente due anni a seminativo sul terreno destinato alla piantumazione. Il pioppicoltore che coltiva quasi esclusivamente pioppo, è escluso, proprio per questo, dall’accesso agli aiuti previsti dallo Sviluppo rurale ai pioppicoltori.
Per queste ragioni, perché
la Commissione
- non considera opportuno modificare la legislazione comunitaria, togliendo la pioppicoltura di durata di 10-11 anni dalla qualifica di bosco?
- Qual è la ratio di una norma simile?
- non considera impropria e sostanzialmente scorretta una norma che non permette di esaurire la spesa riservata all’asse 2 del PSR, come accade alla Regione Lombardia?
- non ritiene rurale l’attività di un pioppicoltore che si dedica esclusivamente a questa attività produttiva?
E-008911/2011 Risposta di Dacian Cioloș a nome della Commissione (22.11.2011) La misura 221 riguarda esclusivamente il sostegno per l’imboschimento iniziale di superfici agricole. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno per l’imboschimento iniziale devono essere determinati degli Stati membri e devono comprendere terreni coltivati in modo stabile. Nel caso della Regione Lombardia, possono beneficiare del sostegno soltanto i terreni coltivati a seminativi per un periodo di due anni. Per quanto riguarda la qualifica di bosco, l’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1974/2006 presenta la definizione di foresta e di altri terreni boschivi. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono utilizzare altre definizioni adatte alle loro condizioni. Nel caso di una piantagione di “specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata” (ossia foreste di specie con un tempo di rotazione inferiore ai 15 anni – inclusi, quindi, i pioppeti) il regolamento sullo sviluppo rurale stabilisce che il sostegno nel quadro della misura 221 è concesso unicamente a copertura dei costi di impianto (relativamente all’imboschimento iniziale). Le altre specie (non ad accrescimento rapido) possono invece beneficiare di un premio annuale per ettaro imboschito a parziale copertura dei costi di manutenzione per un periodo non superiore a cinque anni nonché di un premio annuale per ettaro a compensazione delle perdite di reddito derivanti dall’imboschimento. Tale norma mira a compensare ulteriormente le perdite di reddito dovute a lunghi periodi di rotazione. Si presume che i costi per la rinnovazione di specie a rapido accrescimento dopo il taglio definitivo, così come i costi di manutenzione di queste piantagioni, siano da considerare parte del ciclo economico di tali attività e che non debbano pertanto essere sovvenzionati. Inoltre i pioppicoltori possono avere accesso ad altre misure dell’asse 2 dello sviluppo rurale. Ad esempio, essi possono beneficiare di un sostegno per interventi silvoambientali, per la ricostituzione del potenziale forestale, per interventi preventivi o per investimenti non produttivi in ambito forestale. Aiuti a favore degli imprenditori forestali (e/o dei pioppicoltori) sono previsti in diversi assi della politica di sviluppo rurale come parte integrante del sostegno a favore dello sviluppo sostenibile delle aree rurali dell’UE.