PETROLIO CROATO E DANNI AMBIENTALI

In
seguito alle dannose ricerche della nave norvegese “Northern Explorer”,
che utilizza “cannonate sismiche” per cercare il petrolio, il governo
Croato ha indirettamente annunciato per voce del suo Ministro degli Esteri
Vrdoljar che ci sono buone possibilità che nell’Adriatico si nasconda un
tesoretto energetico: un giacimento di 12.000 km/q che frutterebbe 3 miliardi
di barili e 3 punti in più di PIL per Zagabria. Nell’Adriatico le trivellazioni
sarebbero semplici, visto il basso fondale, e la Croazia sta già sondando
il terreno per valutare chi potrebbe essere interessato. Emergono però un
problema ambientale ed uno politico: le “cannonate sismiche” infatti
hanno causato gravi danni all’ambiente, con la fuga di capodogli e delfini – i
mammiferi più sensibili alle scosse – e di altra fauna marina alterando gravemente
il già precario ecosistema dell’Adriatico. Inoltre l’Ina, azienda petrolifera
croata, è per un quarto di proprietà dell’Ungherese Mol, dietro la quale ci
sarebbe la russa Gazprom.

 

La
Commissione

 

1.    Non
ritiene di dover limitare le prospezioni di petrolio se effettuate con
strumenti che danneggiano l’ambiente?

2.    Quali
politiche ha intenzione di attuare a difesa della fauna marittima?

3.    Quali
informazioni è in grado di fornire sulla società Mol ed i suoi eventuali legami
con Gazprom?

4.    Come
ritiene di intervenire qualora si verificasse un rischio per i legittimi
interessi economici ed energetici dei cittadini croati ed europei?


IT

E-001547/2014

Risposta di
Günther Oettinger

a nome della
Commissione

(11.4.2014)

 

 

1. Il trattato
sul funzionamento dell’Unione europea[1] fissa
gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità
dell’ambiente. Su tale base, la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in
mare[2]
mira a prevenire il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze sull’ambiente
marino. Perciò, al momento della concessione di una licenza, si deve accordare
particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri vulnerabili, in
particolare agli ecosistemi e alle zone marine protette, tra cui le zone
speciali di conservazione a norma della direttiva Habitat[3].

 

2. In base all’articolo 6 della direttiva Habitat, qualsiasi
progetto che possa avere un’incidenza significativa su un sito della rete
Natura 2000 deve essere sottoposto a opportuna valutazione, che ne verifichi
l’incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, e può essere autorizzato
solo se non pregiudica l’integrità del sito. L’articolo 12, paragrafo 1, vieta
di perturbare deliberatamente alcune specie, come l’insieme dei cetacei[4].
La Commissione
ha inoltre chiesto alle autorità croate di fornire informazioni particolareggiate
sulla prospezione sismica, per valutare se è conforme alle disposizioni della
direttiva.

 

3. Inoltre, la
direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino[5] ha lo
scopo di ottenere entro il 2020 un buono stato ecologico delle acque marine
dell’Unione, prendendo in considerazione una serie di elementi perturbatori[6].
La direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA)[7]
prescrive inoltre che l’autorizzazione di determinate attività[8]
sia preceduta da una siffatta valutazione.

4. La Commissione non
fornisce informazioni sugli operatori del mercato degli idrocarburi, sul loro
capitale, né sui loro segreti aziendali.

5. La Commissione non ha
elementi sufficienti sul presunto rischio menzionato dall’onorevole deputato e
non è pertanto in grado di rispondere a questo punto dell’interrogazione.

 



[1]     La
politica dell’UE in materia di ambiente è sancita dall’articolo 191 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E191:IT:HTML

[2]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:178:0066:0106:IT:PDF
(la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare è stata adottata nel
giugno 2013 e si applicherà dopo che gli Stati membri l’avranno recepita nel
proprio diritto interno e trascorsi determinati periodi transitori per gli
operatori del settore).

[3]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF

[4]     In
particolare durante il periodo di riproduzione, allevamento, ibernazione e
migrazione.

[5]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:IT:PDF

[6]     Inclusi
l’inquinamento da petrolio e il rumore sottomarino.

[7]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:IT:PDF

[8]     Specificate
nell’allegato I della direttiva VIA. La direttiva stabilisce inoltre che per le
attività di cui all’allegato II gli Stati membri determinano con una procedura
di selezione quali progetti debbano essere sottoposti a VIA.