L’IP TRACKING

E’
il modo che utilizzano le aziende di e-commerce
per riconoscere un utente dall’IP (Internet Protocol) del suo computer. Pare
infatti che quando si prenota col computer un viaggio aereo o ferroviario, al
secondo clic la tariffa è sempre maggiorata. E secondo i consumatori  che si sono rivolti al blog di “Le Monde” per
protestare, questa maggiorazione è l’effetto dell’IP tracking. Naturalmente,
sia la compagnia ferroviaria SNCF che quella aerea AirFrance hanno negato di
utilizzare questa procedura. I consumatori non sono soddisfatti e non accettano
di essere spiati nascostamente dalle aziende alle quali si rivolgono per
ottenere i biglietti di viaggio via Internet. A riprova di questa convinzione i
lettori di Le Monde hanno verificato che l’infelice coincidenza dell’aumento di
prezzo succede soltanto quando si prenota dallo stesso computer. Non succede
invece quando si usa un iPad.

 

La
Commissione

 

1.
è al corrente di queste possibili pratiche?

2.
l’uso dell’IP tracking può configurarsi come un reato? Quale, eventualmente?

3.
Quale iniziative, nel caso in cui si confermassero i timori dei consumatori
francesi, potrebbe intraprendere per la loro tutela e per garantire la massima
trasparenza dei rapporti tra aziende e clienti nel settore dell’ e-commerce, senza che l’utente possa
essere spiato a sua insaputa?

IT

E-000956/2013

P-0001257/2013

E-0001574/2013

Risposta di
Viviane Reding

a nome della
Commissione

(18.4.2013)

 

L’indirizzo di protocollo internet (IP)
è un identificatore unico utilizzato per collegare gli utenti e i siti web,
compresi quelli delle compagnie che offrono servizi di viaggio. I siti web sono
facilmente in grado di costruire un profilo unico degli utenti che li visitano,
registrando l’indirizzo IP del dispositivo dell’utente. Stando a quanto
affermato nell’interrogazione, vi sarebbero siti web che offrono prezzi diversi
agli utenti in base ai loro indirizzi IP.

 

Nella misura in cui, grazie anche ad
altre informazioni ricevute dai server, consentono l’identificazione precisa
degli utenti, gli indirizzi IP costituiscono dati personali ai sensi della
direttiva sulla tutela dei dati personali (95/46/EC)[1].

 

In conformità
con la normativa nazionale che recepisce tale direttiva, il trattamento dei
dati personali deve avvenire, tra l’altro, per motivi legittimi e per una
finalità specifica e deve essere proporzionato allo scopo perseguito. I clienti delle compagnie di trasporto
devono essere informati sul trattamento dei loro dati. Fatte salve le competenze della Commissione in quanto custode del
trattato, le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati sono gli
organi preposti a monitorare l’applicazione delle misure nazionali in
recepimento della suddetta direttiva[2].

 

La direttiva
sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e il regolamento (CE)
n. 1008/2008[3]
stabiliscono che le informazioni relative al prezzo complessivo devono essere
fornite in ogni invito all’acquisto; tali
norme non impediscono ai professionisti di modificare il prezzo in un secondo
invito all’acquisto, a condizione che il prezzo totale sia chiaramente indicato
prima del completamento dell’acquisto da parte del consumatore. La Commissione ha
recentemente pubblicato una relazione sulla direttiva sulle pratiche
commerciali sleali, in cui si riscontra la comparsa, tramite le piattaforme
online, di nuove forme di comportamenti commerciali di dubbia natura. La Commissione sta
organizzando alcuni incontri per valutare ulteriormente in quali circostanze l’improvviso
aumento dei prezzi da parte di un operatore economico possa divenire
illegittimo dal punto di vista della tutela dei consumatori.

 

 

 



[1]     Direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995,
pag. 31.

[2]     Fatte
salve le competenze della Commissione in quanto custode del trattato.

[3]     Regolamento
(CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre
2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
(rifusione), GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.