La lana non deve essere considerata un sottoprodotto di origine animale

Il Parlamento europeo, 

  • visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002, modificato dal Regolamento (CE) n. 808/2003,
  • considerando che:
  1. nella prassi industriale la lana ed i peli animali non sono considerati rifiuti,
  1. nella direttiva 2008/98/CE del 18 novembre 2008 relativa ai rifiuti, la lana ed i peli animali non figurano come sottoprodotti-rifiuti,
  2. il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) non ha un codice per questi materiali,
  3. il Codice Doganale (Allegato 6) ha invece un codice per la lana e i peli fini o grossolani di animali,
  4. l’industria della lana produce circa 2,1 milioni di tonnellate l’anno, vende annualmente prodotti lanieri per 80 miliardi di dollari, e che nella sola U.E. ci sono migliaia di aziende di trasformazione che utilizzano lana ed i peli animali come materia prima,
  5. tale industria impiega milioni di persone nella produzione e nella trasformazione della lana e dei peli nei vari processi di trasformazione,
  6. la lana ed i peli sono materiale naturale, rinnovabile, sostenibile, biodegradabile, efficiente dal punto di vista energetico, a bassa emissione di CO2, ignifugo traspirante, fonoassorbente ed a bassa allergicità,

 

invita la Commissione ed il Consiglio 

1. di non considerare la lana e i peli fini o grossolani utilizzati nella filiera tesile come un sottoprodotto di origine animale, ma come fibre naturali