Stando
ad alcune indagini di tribunali europei e a quanto riportano fonti
giornalistiche, parrebbe che la nota compagnia low cost Ryanair aggiri il fisco
di molti Stati Membri con strumenti fiscali e pensionistici
“fantasiosi”. Un centinaio di piloti che lavorano stabilmente in
Italia, ad esempio, sarebbero stati costretti ad aprire una SRL uni-personale
con sede a Dublino. Tali SRL fatturano ad una seconda società, la quale a sua
volta fattura a Ryanair. I piloti, così facendo, si ritrovano sprovvisti di
copertura pensionistica in Italia e soprattutto si trovano in difficoltà quando
devono pagare le tasse, non sapendo come e in quale paese dichiarare il proprio
reddito. Un pilota anonimo dichiara che questi colleghi “liberi
professionisti” pongono la sede delle loro SRL in paesi dalla fiscalità
agevolata come Irlanda, Slovacchia, Cipro, Malta e l’Isola di Man. Nel 2012 il
Ministero allo Sviluppo italiano aveva inserito nel Decreto Sviluppo un
articolo specifico sulle compagnie aeree con basi stabili in Italia,
specificando che lì avrebbero dovuto pagare le tasse.
La
Commissione
1. È
al corrente di questa situazione e ha riscontrato casi analoghi in altri Stati
Membri?
2. Come
valuta di dover combattere le pratiche elusive del fisco e che vanno in netto
contrasto agli ordinamenti di buona parte degli Stati Membri?
3. Con
quali misure comunitarie ritiene di poter garantire equità per i piloti sia
nella riscossione delle imposte che nei servizi di previdenza sociale dai quali
si trovano esclusi de facto?
4. Come
valuta l’impiego da parte di compagnie aeree di personale locale, che però è soggetto
a contratti di lavoro stranieri e dunque a regimi fiscali di altri Stati Membri
diversi da quello in cui lavorano?
IT
E-013663/2013
Risposta
di Algirdas Šemeta
a
nome della Commissione
(28.1.2014)
1. La Commissione
non dispone di informazioni precise sull’entità del problema sollevato nell’interrogazione
in relazione ai piloti e agli equipaggi di cabina dell’UE. Il gruppo di lavoro
per il personale di volo del comitato di dialogo settoriale europeo per l’aviazione
civile ha avviato un dialogo sul fenomeno dell’outsourcing a lavoratori
autonomi per quanto concerne il personale di volo. Nel dicembre 2013, le parti
sociali settoriali dell’UE hanno ricevuto una sovvenzione per svolgere
ulteriori ricerche su tale questione.
2
& 3. L’UE non ha la competenza di intervenire nei singoli casi relativi a
questioni di previdenza sociale ed evasione fiscale; spetta infatti agli Stati
membri applicare il diritto nazionale. Se le pratiche in questione hanno un
carattere “di puro artificio”[1] possono essere applicate le disposizioni antiabuso
nazionali. La direttiva 2011/16/UE sullo scambio di informazioni tra le
amministrazioni fiscali potrebbe essere uno strumento utile a questo riguardo.
La piattaforma per una buona governance fiscale, la pianificazione fiscale
aggressiva e la doppia imposizione, che ha recentemente avviato le proprie
attività, assisterà la
Commissione nello sviluppo di iniziative adeguate. Il
regolamento (UE) n. 465/2012 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale[2] ha fissato norme specifiche per il personale di volo assoggettandolo
alle norme di sicurezza sociale applicabili alla loro “base di servizio”[3].
4. In assenza di misure armonizzate o uniformate a livello
UE, gli Stati membri conservano la facoltà di definire, in via convenzionale o
unilaterale, i criteri per ripartire tra loro il rispettivo potere impositivo,
in particolare al fine di eliminare la doppia imposizione, a condizione che
tali norme non siano in contrasto con il diritto dell’Unione europea. Il
trattamento fiscale dei dipendenti delle compagnie aeree sarà, di norma,
disciplinato da trattati bilaterali sulla doppia imposizione tra gli Stati
membri interessati.