CETA CON IL CANADA. RISCHIO CHE IL TRADE SUSTAINABILITY ASSESSMENT NON INCLUDA LA PROTEZIONE AMBIENTALE E IL BENESSERE ANIMALE

La Commissione sta negoziando, per l’ Unione Europea, l’ Accordo CETA con il Canada  i cui obiettivi includono la più ampia liberalizzazione in beni e servizi mai considerata con un paese del G8. I potenziali impatti di quest’ accordo  non sono chiari. Il Trade Sustainability Assessment (SIA) del 2011 dedica poco spazio all’ analisi degli impatti ambientali. Il benessere animale non è  neanche menzionato, nonostante questo sia un obiettivo rilevante nella politica estera dell’ UE. Valutazioni d’impatto più specifiche, come la SEA -Strategic Environmental Assessment- e altre, si rendono necessarie per comprendere l’ effettivo  impatto del testo in negoziazione. Questo anche in considerazione del fatto che  le potenziali Parti Contraenti hanno delle legislazioni e standard molto differenti sulla protezione dell’ ambiente, le specie e il benessere animale. Per esempio, la legislazione canadese ha adottato una formulazione del principio di precauzione che è molto più limitata di quella vigente nell’ UE e questo è anche poco integrato orizzontalmente nelle  varie politiche in Canada.


Tale fatto  si  può constatare chiaramente  dato   il Canada ha  richiesto l’ apertura di un Panel all’ OMC sul Regolamento EU sulle foche del 2009.


 


Può  la Commissione  chiarificare le seguenti:


1. se CETA dovesse essere adottato, quali misure sono state messe in atto al fine di evitare che gli standard UE sul benessere animale non siano elusi  a vantaggio del commercio internazionale?


2.Quali misure sono state messe  in atto al fine di assicurare che la valutazione degli impatti ambientali sia svolta in base al principio di precauzione così come introdotto dal Trattato UE?


3. In considerazione dell’ ambizioso progetto CETA e i potenziali benefici a favore della pesca canadese, quali misure sono state intraprese dalla Commissione per legare la conclusione del negoziato con l’ impegno da parte del Canada di mettere fine alla richiesta di costituzione di un Panel all’ OMC sul regolamento UE sulle foche?


4. Può la Commissione avvallare la tesi che ulteriori valutazioni di impatto ambientale e sul benessere animale sono necessari?


 



E-003088/2012


Risposta di Karel De Gucht


a nome della Commissione


(3.5.2012)


 


 


La legislazione UE in tema di benessere degli animali non si applica, in linea generale, ai paesi terzi. Tuttavia, qualora paesi terzi esportino carne verso l’UE, si devono rispettare standard equivalenti in tema di benessere degli animali all’atto della macellazione. L’attuazione della legislazione UE sul benessere degli animali rientra nella responsabilità degli Stati membri e detta legislazione non sarebbe influenzata dall’adozione dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’UE e il Canada.


L’approccio cautelativo alla politica ambientale è un elemento importante del processo decisionale UE. La Commissione intende integrare tale elemento nel CETA, conformemente ai pertinenti strumenti internazionali. La Commissione ritiene che la propria valutazione d’impatto per la sostenibilità in campo commerciale (SIA) relativa ai negoziati del CETA[1] copra in modo sistematico gli impatti ambientali  in ciascuno dei settori del CETA. 


 


La legislazione UE che disciplina il commercio dei prodotti derivanti dalle foche è ben rodata (regolamento (CE) n. 1007/2009 e rispettivo regolamento d’attuazione[2]). Istituire una correlazione tra i negoziati del CETA con l’impugnazione, in sede di OMC, della legislazione UE sulle foche ad opera del Canada non sarebbe appropriato e non farebbe gli interessi dell’UE. Come risposto alle interrogazioni E-002592/11 e E-003975/11[3] la Commissione difenderà vigorosamente tale legislazione come lo fa per tutta la legislazione dell’UE.


 


Ciascun membro dell’OMC ha il diritto di chiedere una procedura di composizione delle controversie se ritiene che i suoi diritti in forza dell’accordo OMC non siano stati rispettati. Il ricorso del Canada all’organismo di conciliazione dell’OMC per trattare della legislazione sulle foche è legittimo in forza della legislazione dell’OMC, anche se l’UE ritiene che la propria misura sia pienamente conforme alla legislazione OMC.






[1]     Relazione pubblicata nel giugno 2011: http://ec.europa.eu/trade/analysis/sustainability-impact-assessments/assessments/.



[2]     GU L 286 del 31.10.2009.



[3]     http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp