Facendo
seguito ad una mia recente interrogazione (n° E 001832/13) sull’etichettatura
d’origine per i prodotti alimentari, nella quale chiedevo la necessità di
rendere obbligatoria la tracciabilità di tutte le carni, cavallo e coniglio
compresi, osservo che anche nelle dichiarazioni diffuse ufficialmente si
esclude qualsiasi rischio per la sicurezza alimentare legato alla carne equina.
Ed è vero che la presenza della carne di cavallo di per sé non sarebbe
pericolosa per la salute umana. Essa infatti combatte l’anemia, il colesterolo
e l’ipertensione. Se però vengono macellati animali che non devono entrare
nella catena alimentare, come i cavalli da corsa, allora la situazione di
rischio si presenta senza alcun dubbio, in quanto per i cavalli sono ammessi
farmaci vietati per l’uomo, come il fenilbutazone, che può provocare effetti
collaterali anche gravi, come danni a livello midollare, neurologico,
cardiovascolare, gastrointestinale, genito-urinario.
La
Commissione,
1.
non ritiene dunque che la tracciabilità non solo sia necessaria, ma che sia
oltremodo opportuno procedere a controlli obbligatori sulla carne di cavallo
per verificare la presenza o meno di farmaci dannosi per l’uomo?
IT
E-002168/2013
Risposta di Tonio Borg
a nome della Commissione
(9.4.2013)
Spetta
principalmente agli operatori del settore alimentare assicurare che i prodotti
commercializzati soddisfino le prescrizioni della legislazione alimentare
dell’Unione, mentre le autorità nazionali competenti sono incaricate di farle
rispettare eseguendo i controlli appropriati e imponendo sanzioni dissuasive ed
efficaci.
La Commissione sta coordinando le inchieste in corso negli Stati membri
interessati a livello sia politico che tecnico. Sulla base del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali,[1] la Commissione ha
recentemente approvato una raccomandazione[2] che
esorta ad eseguire controlli in tutta l’Unione a livello di vendita al
dettaglio per identificare la portata delle pratiche fraudolente per quanto
riguarda la presenza o meno di carne bovina, così come per rilevare possibili
residui di fenilbutazone, un medicinale veterinario il cui uso è consentito
solo negli animali non destinati alla produzione alimentare. Una sintesi di
tutte le conclusioni sarà disponibile entro aprile 2013. In base alla
valutazione delle conclusioni la
Commissione deciderà la linea di azione appropriata. Il piano
è cofinanziato dall’Unione a un tasso del 75%.
La futura
proposta della Commissione sui controlli ufficiali punterà a rinforzare
ulteriormente il sistema vigente, comprese le disposizioni relative alle
sanzioni.
[1] GU L 165
del 30.4.2004, pag. 1.
[2] 2013/99/UE:
Raccomandazione della Commissione, del 19 febbraio 2013, relativa a un piano
coordinato di controllo volto a stabilire la prevalenza di pratiche fraudolente
nella commercializzazione di determinati prodotti alimentari, GU L 48 del
21.2.2013, pag. 28.