ASSICURAZIONE PER DISABILI MENTALI

Dopo anni di lotte anche in Italia sarà applicata la legge 18 del 3 marzo 2009, che recepisce la Convezione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, secondo la quale tutte le persone affette da disagio mentale potranno stipulare una polizza d’assicurazione contro gli infortuni o le malattie. In particolar modo l’articolo 25 della legge sottolinea che queste persone devono poter ottenere, nei Paesi nei quali è consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita.

 

La Commissione:

  • può indicare in quanti e quali paesi dell’UE tale legge è stata già applicata?
  • non crede che sia necessario un controllo, attraverso le associazioni o gli enti preposti, sulle compagnie di assicurazione affinché tale regolamento sia adeguatamente applicato?
  • se per disagio mentale si intendono anche forme di grave depressione non crede sia importante armonizzare, all’interno dell’UE, i criteri di identificazione di queste patologie affinché le persone affette possano godere degli stessi diritti dei cittadini colpiti da altre disabilità?
  • ritiene di presentare al Consiglio una proposta affinché il diritto all’assicurazione per i disabili sia garantito in tutti gli Stati dell’Unione?

IT

E-006673/2012

Risposta
di Viviane Reding

a nome
della Commissione

(24.8.2012)

 

 

La
Convenzione
delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) è stata firmata
dall’Unione europea e da tutti gli Stati membri, ventidue dei quali l’hanno già
ratificata. La procedura di ratifica è invece ancora in corso in Finlandia,
Irlanda, Malta, Paesi Bassi e Polonia. Tutti gli Stati Parti dovranno
rispettare il disposto dell’articolo 25, lettera e), cioè “vietare nel
settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con
disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli,
un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla
legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita”.

 

L’UE è vincolata dall’UNCRPD nei limiti
delle proprie competenze, ma l’adesione a questo trattato internazionale non
modifica la suddivisione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri.
Questi ultimi, infatti, sono responsabili del rispetto dei loro obblighi ai
sensi della Convenzione. L’attuazione da parte degli Stati Parti dell’UNCRPD
viene monitorata anzitutto mediante una struttura a livello nazionale, come
previsto dall’articolo 33 della Convenzione. L’eventuale ruolo di monitoraggio
da parte della Commissione riguarda unicamente il modo in cui gli Stati membri
attuano ed applicano la normativa UE rientrante nel campo d’applicazione della
Convenzione.

 

Le decisioni sullo stato di disabilità
e, di conseguenza, sui relativi diritti e benefici sono di esclusiva competenza
delle autorità nazionali, a cui spetta quindi stabilire, per esempio, se gravi
forme di depressione possano essere definite disabilità e debbano pertanto
rientrare nel campo d’applicazione dell’UNCRPD.